LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 21-03-2001
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IL
CONSIGLIO REGIONALE |
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ARTICOLO 4 Norme urbanistiche e concessione edilizia 1. I complessi ricettivi e le aree di sosta di cui alla presente legge devono essere realizzati nelle aree a tal fine individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 2. L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge è subordinato al rilascio, alla concessione ed al pagamento degli oneri d'urbanizzazione e dei costi di costruzione. |
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